(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 38 del 14 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'atr. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale; 
    Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto regionale; 
    Vista la legge  regionale  26  gennaio  2004,  n.  1  (Promozione
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della  conoscenza  nel  sistema  regionale.  Disciplina  della  «Rete
telematica regionale toscana»); 
      
    Considerato quanto segue: 
      1. La Regione si  impegna,  adottando  la  presente  legge,  ad
assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico  e
sociale  della  Toscana  attraverso  la  promozione  della   societa'
dell'informazione e della conoscenza e dell'amministrazione  digitale
su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti  locali,  nel
rispetto dei loro ordinamenti. 
      2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni  e
ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la
dematerializzazione  dei  documenti  amministrativi,  il   protocollo
informatico,   la   gestione   informatica   dei   documenti   e   la
partecipazione a distanza  agli  organi  collegiali,  e  promuove  il
ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la
loro digitalizzazione. 
      3. Per semplificare i rapporti fra i  cittadini  e  le  imprese
della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce
il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come  i
servizi  che  possono  essere  erogati  con  l'uso  delle  tecnologie
telematiche nelle comunicazioni. 
      4. Per offrire ai cittadini e alle imprese  livelli  essenziali
di servizi digitali  e  effettiva  parita'  di  accesso  agli  stessi
indipendentemente  dalla  particolare  collocazione   geografica   di
riferimento e favorire la reale  circolazione  delle  informazioni  e
della conoscenza, la legge promuove le misure  per  la  riduzione  di
ogni forma di divario digitale  in  relazione  alle  possibilita'  di
accesso alla rete e  alla  propensione  e  all'uso  delle  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  da  parte  di  imprese  e
persone. 
      5. Per consentire la raccolta,  l'elaborazione,  lo  scambio  e
l'archiviazione di dati e documenti finalizzati  alla  produzione  di
informazioni necessarie ai fini  della  analisi,  rappresentazione  e
governo di fenomeni di interesse regionale, la  legge  istituisce  il
sistema informativo regionale ed  il  sistema  statistico  regionale,
senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie  di  ciascun
soggetto nel trattamento e nella titolarita' dei dati. 
      6. Per assicurare l'accessibilita'  e  l'interoperabilita'  del
patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni,
la legge prevede che la  Regione  operi  per  l'individuazione  e  la
condivisione  di  standard  all'interno  dei  soggetti   delle   Rete
telematica regionale toscana, in conformita' con gli standard fissati
a livello statale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. 
      7. Per  consentire  livelli  adeguati  di  servizi  digitali  e
l'interoperabilita' con le infrastrutture  informatiche  statali,  la
Regione mantiene e mette a disposizione delle  altre  amministrazioni
l'infrastruttura di rete regionale, intesa anche come  l'insieme  dei
servizi  infrastrutturali  con  particolare  riferimento   a   quelli
relativi alla connettivita' (dati, voce e video),  alla  cooperazione
applicativa, alla identificazione ed accesso. 
      8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformita', ai sensi
dell'art. 63, comma 2, dello Statuto, la Regione  detta  disposizioni
in materia di  organizzazione  dei  sistemi  informativi  degli  enti
locali che hanno comunque espresso parere favorevole  sulla  presente
proposta di legge in sede di concertazione istituzionale. 
      9. Per l'obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese  un
accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei
procedimenti  che   li   riguardano   in   possesso   delle   diverse
articolazioni della pubblica  amministrazione  toscana,  la  presente
legge definisce la funzione di ricomposizione informativa. 
      10. La realizzazione da parte della Regione di quanto  previsto
dalla presente legge costituisce, ai fini del  trattamento  dei  dati
personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e  per  gli
effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice
in materia di protezione dei dati personali). 
      11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  nell'uso  delle  nuove
tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy
nella comunita' regionale, la  legge  implementa  lo  svolgimento  di
un'attivita' di assistenza e formazione sul territorio da parte della
Regione. 
      12. Per favorire la sostenibilita'  nell'uso  delle  tecnologie
informatiche applicate all'attivita' delle pubbliche amministrazioni,
la legge promuove l'utilizzo di programmi a codice sorgente aperto  e
di formati liberi. 
      13. Per organizzare sul territorio  regionale  l'attivita'  dei
soggetti titolari di dati  statistici  del  territorio,  in  modo  da
realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale
e  locale,  la  legge  istituisce  il  sistema  statistico  regionale
coordinandosi con sistema informativo regionale. 
      14. Per applicare anche in campo  statistico  il  principio  di
sussidiarieta',  la  legge  declina  il  funzionamento  del   sistema
statistico regionale  all'interno  della  Rete  telematica  regionale
toscana,  riaffermando,  tra  i   soggetti   del   suddetto   sistema
l'inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione. 
      15.  Per  concorrere  all'attivita'  del   sistema   statistico
nazionale, la legge  disciplina  l'organizzazione  dell'attivita'  di
rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte  della
Regione  e,  nel  rispetto   della   normativa   statale,   favorisce
l'attivita' di statistica da parte degli enti locali, anche in  forma
associata. 
      16. Per razionalizzare gli strumenti  programmatori  regionali,
la legge riconduce il programma  statistico  regionale  a  componente
specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e
della conoscenza. 
      17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed
informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilita' di
istituire specifici  centri  di  competenza  regionali  con  soggetti
pubblici e privati. 
      18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni  relative  a
sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede  la  facolta'
di avviare forme di collaborazione con operatori economici. 
      19.  Per  raggiungere  l'efficacia  e  migliorare  l'efficienza
dell'azione della pubblica amministrazione,  sia  nell'attivita'  dei
singoli enti, sia nelle attivita' che  vedono  coinvolti  piu'  enti,
anche   di   tipo   diverso,   attraverso   specifici   processi   di
semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli  investimenti
per l'innovazione tecnologica e i sistemi informativi. 
        
    Si approva la seguente legge 
                               Art. 1 
 
                              Principi 
 
    1. La presente legge detta disposizioni in armonia con: 
      a) il principio di semplicita' e unitarieta' dell'azione  della
pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le  imprese  e
le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera z)  dello  Statuto
regionale; 
      b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Promozione  dell'amministrazione  elettronica   e   della   societa'
dell'informazione  e  della   conoscenza   nel   sistema   regionale.
Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); 
      c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007,  n.
69 (Norme sulla promozione  della  partecipazione  alla  elaborazione
delle politiche regionali e locali), in quanto  predispone  strumenti
per gli enti pubblici e  per  i  residenti  in  Toscana  per  la  sua
efficace implementazione. 
    2. La presente legge, nel rispetto delle competenze  statali,  e'
altresi' conforme: 
      a) ai principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo  2005,
n.  82  (Codice  dell'amministrazione  digitale),   in   quanto,   in
osservanza del quadro normativo  comunitario,  favorisce  l'esercizio
dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di  nuove
tecnologie  e  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione   e
garantisce l'interoperabilita' dell'infrastruttura di rete  regionale
nel sistema pubblico di connettivita'; 
      b) al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322  (Norme  sul
sistema statistico nazionale e sulla  riorganizzazione  dell'Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23  agosto
1988,  n.400),  nel   rispetto   dei   principi   di   imparzialita',
affidabilita',   pertinenza,   rapporto    costi-benefici,    segreto
statistico e trasparenza come definiti dall'art. 10  del  Regolamento
(CE) n. 322/97 del Consiglio del  17  febbraio  1997,  relativo  alle
statistiche comunitarie. 
    3. La Regione promuove le condizioni e  realizza  gli  interventi
per la progressiva eliminazione del divario digitale nonche'  per  la
rimozione degli ostacoli  alla  fruizione  dei  servizi  digitali  in
condizioni di pari opportunita' e senza discriminazioni da parte  dei
soggetti operanti sul territorio regionale. 
    4.  La  Regione   favorisce   l'attuazione   dell'amministrazione
digitale in Toscana e della  interoperabilita'  dei  diversi  sistemi
informativi nell'ambito del sistema informativo regionale di  seguito
denominato SIR, secondo  il  principio  di  adeguatezza  dei  diversi
livelli  istituzionali  e  territoriali,  nel  rispetto  delle   loro
competenze.