(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 14 ottobre 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo Visto l'atr. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale; Visto l'art. 63, comma 2, dello Statuto regionale; Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); Considerato quanto segue: 1. La Regione si impegna, adottando la presente legge, ad assicurare la presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la promozione della societa' dell'informazione e della conoscenza e dell'amministrazione digitale su tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti. 2. Per semplificare i rapporti fra pubbliche amministrazioni e ridurre i costi di funzionamento delle stesse, la legge disciplina la dematerializzazione dei documenti amministrativi, il protocollo informatico, la gestione informatica dei documenti e la partecipazione a distanza agli organi collegiali, e promuove il ridisegno dei processi e delle procedure amministrative attraverso la loro digitalizzazione. 3. Per semplificare i rapporti fra i cittadini e le imprese della Toscana e le amministrazioni del territorio, la legge riconosce il diritto dei cittadini di fruire di servizi digitali intesi come i servizi che possono essere erogati con l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni. 4. Per offrire ai cittadini e alle imprese livelli essenziali di servizi digitali e effettiva parita' di accesso agli stessi indipendentemente dalla particolare collocazione geografica di riferimento e favorire la reale circolazione delle informazioni e della conoscenza, la legge promuove le misure per la riduzione di ogni forma di divario digitale in relazione alle possibilita' di accesso alla rete e alla propensione e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di imprese e persone. 5. Per consentire la raccolta, l'elaborazione, lo scambio e l'archiviazione di dati e documenti finalizzati alla produzione di informazioni necessarie ai fini della analisi, rappresentazione e governo di fenomeni di interesse regionale, la legge istituisce il sistema informativo regionale ed il sistema statistico regionale, senza pregiudizio delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarita' dei dati. 6. Per assicurare l'accessibilita' e l'interoperabilita' del patrimonio informativo pubblico e la circolazione delle informazioni, la legge prevede che la Regione operi per l'individuazione e la condivisione di standard all'interno dei soggetti delle Rete telematica regionale toscana, in conformita' con gli standard fissati a livello statale ai sensi del codice dell'amministrazione digitale. 7. Per consentire livelli adeguati di servizi digitali e l'interoperabilita' con le infrastrutture informatiche statali, la Regione mantiene e mette a disposizione delle altre amministrazioni l'infrastruttura di rete regionale, intesa anche come l'insieme dei servizi infrastrutturali con particolare riferimento a quelli relativi alla connettivita' (dati, voce e video), alla cooperazione applicativa, alla identificazione ed accesso. 8. Per assicurare requisiti essenziali di uniformita', ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto, la Regione detta disposizioni in materia di organizzazione dei sistemi informativi degli enti locali che hanno comunque espresso parere favorevole sulla presente proposta di legge in sede di concertazione istituzionale. 9. Per l'obiettivo di garantire ai cittadini e alle imprese un accesso semplificato e unitario al complesso delle informazioni e dei procedimenti che li riguardano in possesso delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione toscana, la presente legge definisce la funzione di ricomposizione informativa. 10. La realizzazione da parte della Regione di quanto previsto dalla presente legge costituisce, ai fini del trattamento dei dati personali, svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 11. Per favorire la corretta attuazione delle norme statali in materia di protezione dei dati personali nell'uso delle nuove tecnologie e per promuovere la diffusione della cultura della privacy nella comunita' regionale, la legge implementa lo svolgimento di un'attivita' di assistenza e formazione sul territorio da parte della Regione. 12. Per favorire la sostenibilita' nell'uso delle tecnologie informatiche applicate all'attivita' delle pubbliche amministrazioni, la legge promuove l'utilizzo di programmi a codice sorgente aperto e di formati liberi. 13. Per organizzare sul territorio regionale l'attivita' dei soggetti titolari di dati statistici del territorio, in modo da realizzare la produzione di statistiche ufficiali a livello regionale e locale, la legge istituisce il sistema statistico regionale coordinandosi con sistema informativo regionale. 14. Per applicare anche in campo statistico il principio di sussidiarieta', la legge declina il funzionamento del sistema statistico regionale all'interno della Rete telematica regionale toscana, riaffermando, tra i soggetti del suddetto sistema l'inesistenza di qualunque vincolo gerarchico o di subordinazione. 15. Per concorrere all'attivita' del sistema statistico nazionale, la legge disciplina l'organizzazione dell'attivita' di rilevazione, analisi e diffusione dei dati statistici da parte della Regione e, nel rispetto della normativa statale, favorisce l'attivita' di statistica da parte degli enti locali, anche in forma associata. 16. Per razionalizzare gli strumenti programmatori regionali, la legge riconduce il programma statistico regionale a componente specializzata del programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza. 17. Per lo svolgimento di funzioni di supporto consulenziale ed informativo alle amministrazioni, la legge prevede la possibilita' di istituire specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici e privati. 18. Per lo scambio di conoscenze e di informazioni relative a sperimentazioni di interesse pubblico, la legge prevede la facolta' di avviare forme di collaborazione con operatori economici. 19. Per raggiungere l'efficacia e migliorare l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, sia nell'attivita' dei singoli enti, sia nelle attivita' che vedono coinvolti piu' enti, anche di tipo diverso, attraverso specifici processi di semplificazione, la legge ottimizza e fa convergere gli investimenti per l'innovazione tecnologica e i sistemi informativi. Si approva la seguente legge Art. 1 Principi 1. La presente legge detta disposizioni in armonia con: a) il principio di semplicita' e unitarieta' dell'azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera z) dello Statuto regionale; b) i principi di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»); c) i principi di cui alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), in quanto predispone strumenti per gli enti pubblici e per i residenti in Toscana per la sua efficace implementazione. 2. La presente legge, nel rispetto delle competenze statali, e' altresi' conforme: a) ai principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), in quanto, in osservanza del quadro normativo comunitario, favorisce l'esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce l'interoperabilita' dell'infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettivita'; b) al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n.400), nel rispetto dei principi di imparzialita', affidabilita', pertinenza, rapporto costi-benefici, segreto statistico e trasparenza come definiti dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie. 3. La Regione promuove le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonche' per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunita' e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale. 4. La Regione favorisce l'attuazione dell'amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilita' dei diversi sistemi informativi nell'ambito del sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.