Art. 10 Attivita' documentale 1 Nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalita' che ne consentono la conservazione e la fruibilita' nel tempo. 2. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali. 3. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire. 4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui all'art. 2 finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.