Art. 10 
 
                        Attivita' documentale 
 
    1 Nel rispetto del decreto legislativo  n.  82/2005,  la  Regione
intraprende le  azioni  necessarie  per  la  dematerializzazione  dei
documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione  in  formato
digitale con modalita'  che  ne  consentono  la  conservazione  e  la
fruibilita' nel tempo. 
    2. La Giunta regionale  predispone  e  mantiene  una  piattaforma
tecnologica e servizi digitali per  la  conservazione  dei  documenti
informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti  in
formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di
archiviazione documentale che  hanno  come  presupposto  la  gestione
informatica dei flussi documentali. 
    3. La Regione  rende  la  piattaforma  tecnologica  e  i  servizi
digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti  pubblici  che  ne
vogliono usufruire. 
    4. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici di cui
all'art. 2 finalizzati  alla  istituzione,  ordinamento,  incremento,
valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.