Art. 11 
 
             Sistema di pubblicazione in via telematica 
 
    1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti  dalla  normativa
nazionale e di costituire un sistema  informativo  per  le  attivita'
delle  pubbliche  amministrazioni  in  Toscana,  i  soggetti  di  cui
all'art. 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli
atti per i quali, in base ai rispettivi  ordinamenti,  sono  previste
forme di pubblicita', nel rispetto dei principi  di  cui  al  decreto
legislativo n.196/2003. 
    2. I soggetti pubblici diversi  da  quelli  indicati  all'art.  2
nonche' i soggetti  privati  che  operano  in  ambito  regionale  per
finalita' di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare  il
sistema di cui al comma 1.