Art. 11 Sistema di pubblicazione in via telematica 1. Al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e di costituire un sistema informativo per le attivita' delle pubbliche amministrazioni in Toscana, i soggetti di cui all'art. 2 assicurano la pubblicazione in via telematica di tutti gli atti per i quali, in base ai rispettivi ordinamenti, sono previste forme di pubblicita', nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n.196/2003. 2. I soggetti pubblici diversi da quelli indicati all'art. 2 nonche' i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalita' di pubblico interesse, possono concorrere ad alimentare il sistema di cui al comma 1.