Art. 13 
 
        Biblioteche e centri di documentazione della Regione 
 
    1.  La  Regione  organizza,  tramite  l'infrastruttura  di   rete
regionale, la rete delle biblioteche e dei centri  di  documentazione
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti. 
    2.  La  rete  favorisce  l'accesso  alle  informazioni   e   alla
documentazione delle  biblioteche  dell'amministrazione  regionale  e
degli  enti  regionali  dipendenti  e  a  tal  fine  opera   per   la
digitalizzazione  dei  contenuti  e  per  l'accesso   telematico   ai
medesimi.