Art. 13 Biblioteche e centri di documentazione della Regione 1. La Regione organizza, tramite l'infrastruttura di rete regionale, la rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti. 2. La rete favorisce l'accesso alle informazioni e alla documentazione delle biblioteche dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l'accesso telematico ai medesimi.