Art. 15 Sistema informativo regionale 1. E' istituito il sistema informativo regionale (di seguito denominato SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'art. 2, al fine di garantire qualita' e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. 2. Il SIR: a) e' costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti di cui all'art. 2 che rispondono alle finalita' di cui al comma 1, individuati con deliberazione della Giunta regionale; b) e' disciplinato dall'insieme delle regole tecniche che garantiscono l'interoperabilita', confrontabilita' e circolarita' dei dati e delle informazioni all'interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l'infrastruttura di rete regionale quale componente del sistema pubblico di connettivita' previsto dal decreto legislativo n. 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 il SIR: a) garantisce l'interoperabilita' delle sue componenti, attraverso l'infrastruttura di rete regionale e la confrontabilita', l'aggiornamento e l'affidabilita' dei dati e delle informazioni che lo costituiscono; b) e' conformato in modo da ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonche' per le funzioni, comprese quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente; c) valorizza le risorse informative gia' esistenti sul territorio regionale e ne garantisce la interoperabilita' con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo strumento di' collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le universita' e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalita' di interesse pubblico.