Art. 15 
 
                    Sistema informativo regionale 
 
    1. E' istituito il  sistema  informativo  regionale  (di  seguito
denominato SIR) quale sistema  unitario  del  patrimonio  informativo
della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi  compresi  quelli
di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale,
e degli altri enti di cui all'art. 2, al fine di garantire qualita' e
coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli
obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle  competenze
proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. 
    2. Il SIR: 
      a) e' costituito dai patrimoni informativi della Regione, degli
enti regionali dipendenti, ivi  compresi  quelli  di  consulenza  sia
della Giunta regionale che del Consiglio  regionale,  e  degli  altri
enti di cui all'art. 2 che rispondono alle finalita' di cui al  comma
1, individuati con deliberazione della Giunta regionale; 
      b) e'  disciplinato  dall'insieme  delle  regole  tecniche  che
garantiscono l'interoperabilita', confrontabilita' e circolarita' dei
dati e delle informazioni  all'interno  e  verso  gli  altri  livelli
istituzionali o territoriali,  attraverso  l'infrastruttura  di  rete
regionale quale componente  del  sistema  pubblico  di  connettivita'
previsto dal decreto legislativo n.  82/2005  e  nel  rispetto  delle
regole nazionali sul coordinamento informatico. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1 il SIR: 
      a)  garantisce  l'interoperabilita'   delle   sue   componenti,
attraverso l'infrastruttura di rete regionale e la  confrontabilita',
l'aggiornamento e l'affidabilita' dei dati e delle  informazioni  che
lo costituiscono; 
      b) e' conformato  in  modo  da  ricavare  e  da  utilizzare  le
informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione,
amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici
operanti sul territorio regionale nonche' per le  funzioni,  comprese
quelle statistiche di cui al capo IV, inerenti  l'assolvimento  degli
obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso  collegati
ai sensi della legislazione vigente; 
      c)  valorizza  le  risorse  informative  gia'   esistenti   sul
territorio regionale e  ne  garantisce  la  interoperabilita'  con  i
sistemi  informativi  previsti  a  livello  statale,  costituendo  lo
strumento di' collaborazione, coordinamento e reciproca  informazione
con lo Stato, con le regioni e le province  autonome,  con  gli  enti
pubblici nazionali, con  le  universita'  e  con  le  istituzioni  di
cultura e di ricerca e con  le  associazioni  e  gli  altri  soggetti
privati che operano in ambito regionale per  finalita'  di  interesse
pubblico.