Art. 16 Risorse informative 1. Al fine di assicurare un quadro conoscitivo adeguato alla realizzazione del SIR, i soggetti di cui all'art. 2 dichiarano alla Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche da loro direttamente o indirettamente gestite nonche' i sistemi informativi utilizzati per i compiti e le attivita' istituzionali di rispettiva competenza.