Art. 16 
 
                         Risorse informative 
 
    1. Al fine di assicurare  un  quadro  conoscitivo  adeguato  alla
realizzazione del SIR, i soggetti di cui all'art. 2  dichiarano  alla
Regione, utilizzando un apposito sistema telematico predisposto dalla
Regione medesima, le risorse informative, ovvero le applicazioni e le
infrastrutture tecnologiche da  loro  direttamente  o  indirettamente
gestite nonche' i sistemi informativi utilizzati per i compiti  e  le
attivita' istituzionali di rispettiva competenza.