Art. 17 Organizzazione del sistema informativo regionale 1. Le forme organizzative di cui al capo II della legge regionale n. 1/2004, definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilita' e la circolarita' delle informazioni attraverso l'approvazione di apposite determinazioni. 2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del SIR con atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell'ambito della Rete telematica regionale toscana secondo le modalita' di cui al comma 1. 3. A fini di cui al comma 2, la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento del SIR, attiva ed aggiorna, in collaborazione con le strutture di massima dimensione della Regione, il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonche' i sistemi informativi utilizzati per le attivita' istituzionali. 4. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR, la struttura competente della Giunta regionale programma, predispone e controlla appositi processi di formazione e aggiornamento degli operatori coinvolti. 5. Le strutture di massima dimensione della Regione individuano, anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche predisposte dalla struttura di cui al comma 3, le piu' efficienti ed efficaci modalita' di integrazione delle proprie attivita' informative e delle risorse finanziarie ed organizzative nonche' dei processi di formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi e le procedure previste per il SIR. 6. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 1, si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando e' possibile l'uso o l'ampliamento delle funzioni di quelli gia' esistenti e funzionanti. 7. Le modalita' organizzative e di gestione del SIR rispettano quanto previsto nel decreto legislativo n.196/2003.