Art. 17 
 
          Organizzazione del sistema informativo regionale 
 
    1. Le forme organizzative di cui al capo II della legge regionale
n. 1/2004, definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti  i
cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR  e
nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003,  la  ricomposizione
informativa, le regole di interoperabilita' e la  circolarita'  delle
informazioni attraverso l'approvazione di apposite determinazioni. 
    2. La Giunta regionale disciplina il funzionamento  del  SIR  con
atti deliberativi sulla base delle determinazioni assunte nell'ambito
della Rete telematica regionale toscana secondo le modalita'  di  cui
al comma 1. 
    3. A fini di cui al comma 2, la struttura di  massima  dimensione
della Giunta regionale competente in materia di  sistemi  informativi
assicura  il  funzionamento  del  SIR,   attiva   ed   aggiorna,   in
collaborazione con le strutture di massima dimensione della  Regione,
il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e
delle  infrastrutture  tecnologiche,  direttamente  o  indirettamente
gestite dalle strutture organizzative  regionali  nonche'  i  sistemi
informativi utilizzati per le attivita' istituzionali. 
    4. Al fine di garantire il processo di attivazione  e  conduzione
del SIR, la struttura competente della  Giunta  regionale  programma,
predispone  e   controlla   appositi   processi   di   formazione   e
aggiornamento degli operatori coinvolti. 
    5. Le strutture di massima dimensione della Regione  individuano,
anche sulla base di specifiche indicazioni metodologiche  predisposte
dalla struttura di cui al comma 3, le  piu'  efficienti  ed  efficaci
modalita' di integrazione delle proprie attivita' informative e delle
risorse  finanziarie  ed  organizzative  nonche'  dei   processi   di
formazione e aggiornamento del personale dipendente con gli obiettivi
e le procedure previste per il SIR. 
    6. La Regione e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 1, si
avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi  informativi  ulteriori
quando e' possibile l'uso o l'ampliamento delle  funzioni  di  quelli
gia' esistenti e funzionanti. 
    7. Le modalita' organizzative e di gestione  del  SIR  rispettano
quanto previsto nel decreto legislativo n.196/2003.