Art. 18 
 
                     Ricomposizione informativa 
 
    1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dalla  presente
legge la Regione sviluppa e  rende  disponibile  l'infrastruttura  di
rete regionale al fine di assicurare la  funzione  di  ricomposizione
informativa. 
    2. Per ricomposizione informativa si  intende,  nel  rispetto  di
quanto stabilito nel  decreto  legislativo  n.196/2003,  la  funzione
assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati
e informazioni esposti su di  essa  da  soggetti  diversi,  li  rende
unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a  colui  cui
si riferiscono. 
    3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni  di
attuazione del comma 2, anche in relazione a  profili  incidenti  sul
trattamento dei dati  rilevanti  ai  sensi  del  decreto  legislativo
n.196/2003. 
    4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalita'
tecniche  di  sviluppo  e  gestione  della  infrastruttura  di   rete
regionale  al  fine  di  assicurare  la  funzione  di  ricomposizione
informativa, con particolare riferimento a: 
      a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); 
      b) servizi sociali, di cui alla  legge  regionale  24  febbraio
2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi eservizi per  la  tutela
dei diritti di cittadinanza sociale); 
      c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20  marzo
2000, n. 35 (Disciplina degli  interventi  regionali  in  materia  di
attivita' produttive), ivi compreso il sistema  toscano  dei  servizi
per le imprese di cui alla legge regionale  23  luglio  2009,  n.  40
(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); 
      d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale  27
aprile  2009,  n.  20  (Disposizioni  in   materia   di   ricerca   e
innovazione); 
      e) sistema del turismo, di cui alla legge  regionale  23  marzo
2000, n.  42  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di
turismo); 
      f) sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro  di
cui  alla  legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
      g) sistema delle professioni intellettuali di  cui  alla  legge
regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di  sostegno  alla
innovazione delle attivita' professionali intellettuali); 
      h)  sistema  della  formazione  scolare,  professionale  e  del
lavoro, di cui alla legge regionale 26  luglio  2002,  n.  32  (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); 
      i) sistema informativo geografico regionale di cui  alla  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); 
      j) sistema informativo della programmazione di cui  alla  legge
regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia  di  programmazione
regionale), ivi incluso il sistema informativo  sulla  finanza  delle
autonomie locali; 
      k) sistema delle posizioni debitorie previsto all'art. 9. 
    5. La realizzazione di  quanto  previsto  nel  presente  articolo
costituisce  svolgimento  di  funzioni  istituzionali  ai  fini   del
trattamento dei dati personali da parte della Regione.