Art. 18 Ricomposizione informativa 1. Per il raggiungimento delle finalita' previste dalla presente legge la Regione sviluppa e rende disponibile l'infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa. 2. Per ricomposizione informativa si intende, nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo n.196/2003, la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono. 3. La Giunta regionale adotta con regolamento le disposizioni di attuazione del comma 2, anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del decreto legislativo n.196/2003. 4. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalita' tecniche di sviluppo e gestione della infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a: a) servizio sanitario regionale, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); b) servizi sociali, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi eservizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); c) sistema delle imprese, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive), ivi compreso il sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009); d) rete regionale della ricerca di cui alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione); e) sistema del turismo, di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); f) sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); g) sistema delle professioni intellettuali di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali); h) sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); i) sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); j) sistema informativo della programmazione di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali; k) sistema delle posizioni debitorie previsto all'art. 9. 5. La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.