Art. 19 Pubblicita' del SIR 1. Conformemente all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e all'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005, la Regione e i soggetti di cui all'art. 2 forniscono alle altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei compiti istituzionali accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili. 2. Il SIR assicura la pubblicita' delle informazioni e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto d'autore, della proprieta' industriale e di qualunque altra forma di segreto. 3. L'accesso ai dati del SIR, laddove consentito ai sensi del comma 2, e' concesso a tutti in modo semplice e gratuito, prevalentemente per via telematica.