Art. 19 
 
                         Pubblicita' del SIR 
 
    1. Conformemente all'art. 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
82/2005, la Regione e i soggetti di cui all'art.  2  forniscono  alle
altre  amministrazioni  pubbliche  per  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali  accesso  gratuito  ai  dati  contenuti   in   pubblici
registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili. 
    2. Il SIR assicura la  pubblicita'  delle  informazioni  e  rende
agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi restando i limiti previsti
dalla legge a tutela della protezione dei dati personali, del diritto
d'autore, della proprieta' industriale e di qualunque altra forma  di
segreto. 
    3. L'accesso ai dati del SIR, laddove  consentito  ai  sensi  del
comma  2,  e'  concesso  a  tutti  in  modo  semplice   e   gratuito,
prevalentemente per via telematica.