Art. 2 Ambito di' applicazione 1. La presente legge si applica: a) alla Regione e agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale; b) agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione; c) alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale. 2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalita' organizzative di ciascuno, si applica inoltre: a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie; b) agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali; c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali. 3. La presente legge si applica altresi' ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attivita' di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.