Art. 2 
 
                       Ambito di' applicazione 
 
    1. La presente legge si applica: 
      a) alla Regione  e  agli  enti  e  organismi  dipendenti  dalla
Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale
che del Consiglio regionale; 
      b) agli organismi  privati,  comunque  denominati,  controllati
dalla Regione; 
      c) alle aziende sanitarie e agli enti  del  servizio  sanitario
regionale. 
    2. La presente legge, nell'ambito dei  rispettivi  ordinamenti  e
nel rispetto delle modalita' organizzative di  ciascuno,  si  applica
inoltre: 
      a) agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie; 
      b) agli enti e organismi dipendenti o  strumentali  degli  enti
locali; 
      c) agli organismi privati comunque denominati controllati dagli
enti locali. 
    3. La presente legge si  applica  altresi'  ai  concessionari  di
servizi  pubblici  regionali  e  locali  e   ai   soggetti   privati,
limitatamente allo svolgimento di  attivita'  di  pubblico  interesse
nelle materie di competenza regionale.