Art. 20 
 
                    Riutilizzo dei dati pubblici 
 
    1.  La  Regione  consente  il  riutilizzo  dei  propri  documenti
contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto
legislativo 24  gennaio  2006,  n.  36  (Attuazione  della  direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico),
fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti. 
    2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale  dispongono,  con
deliberazione, le modalita' di accesso ai documenti di cui  al  comma
1.