Art. 20 Riutilizzo dei dati pubblici 1. La Regione consente il riutilizzo dei propri documenti contenenti dati pubblici nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), fatta salva la normativa regionale in materia di accesso agli atti. 2. La Giunta regionale e il Consiglio regionale dispongono, con deliberazione, le modalita' di accesso ai documenti di cui al comma 1.