Art. 21 Banche dati di interesse regionale 1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarita' dei dati. 2. Per le finalita' di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, la Giunta regionale con propria delibera: a) predispone strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti; b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilita' delle applicazioni, attraverso l'infrastruttura di rete e gli standard previsti dall'art. 25; c) definisce le modalita' di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all'art. 2; d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale; e) dispone le misure minime comuni relative all'accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali. 3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.