Art. 21 
 
                 Banche dati di interesse regionale 
 
    1. La Regione favorisce la formazione di  un  sistema  di  banche
dati secondo modelli cooperativi  ed  uniformi,  nel  rispetto  delle
competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel  trattamento
e nella titolarita' dei dati. 
    2. Per le finalita' di cui al comma precedente e in coerenza  con
quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  n.  82/2005,  la  Giunta
regionale con propria delibera: 
      a) predispone strumenti e  metodi  per  la  documentazione  dei
sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei
documenti; 
      b)  definisce  le  procedure  di  scambio   dei   dati   e   di
interoperabilita' delle applicazioni, attraverso l'infrastruttura  di
rete e gli standard previsti dall'art. 25; 
      c) definisce le modalita' di  classificazione  e  aggiornamento
delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici
di cui all'art. 2; 
      d) classifica le banche dati  previste  da  norme  di  legge  o
regolamento   regionali,   distinguendo   quelle   aventi   interesse
organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di  banche
dati di interesse regionale; 
      e) dispone le misure minime comuni relative all'accesso a  tali
dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti
pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza  e  di
protezione dei dati personali. 
    3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle
basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite  digitalmente,
omogenee  per  tipologia  e  contenuto  e  la   cui   conoscenza   e'
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul  territorio
regionale per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.