Art. 22 
 
                  Patrimonio informativo regionale 
 
    1. Costituisce patrimonio  informativo  regionale  l'insieme  dei
dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale  e  l'insieme
dei dati oggetto di  scambio  e  comunicazione  nell'esercizio  delle
funzioni istituzionali. 
    2. Le modalita' e gli standard di comunicazione dei dati  tra  le
banche  dati  di  interesse  regionale  sono  indicati  dalla  Giunta
regionale con deliberazione.