Art. 22 Patrimonio informativo regionale 1. Costituisce patrimonio informativo regionale l'insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l'insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali. 2. Le modalita' e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.