Art. 23 
 
                        Sicurezza informatica 
 
    1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della
infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di
interesse regionale e  locale  individuati  con  deliberazione  della
Giunta regionale, conformemente  alle  determinazioni  assunte  dalla
Rete telematica regionale toscana. 
    2. Ferme restando le competenze degli organi per la  sicurezza  e
per la regolarita'  dei  servizi  di  comunicazione  elettronica,  le
attivita' di cui al  comma  1  sono  svolte  per  assicurare  elevati
livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale
e locale al sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  decreto
legislativo n. 82/2005.