Art. 23 Sicurezza informatica 1. La Regione promuove e supporta la protezione informatica della infrastruttura di rete regionale e degli altri sistemi tecnologici di interesse regionale e locale individuati con deliberazione della Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana. 2. Ferme restando le competenze degli organi per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di comunicazione elettronica, le attivita' di cui al comma 1 sono svolte per assicurare elevati livelli di sicurezza anche in relazione alla partecipazione regionale e locale al sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo n. 82/2005.