Art. 25 
 
                 Standard tecnologici e informativi 
                nell'erogazione integrata dei servizi 
 
    1.  Per  consentire  un'erogazione  integrata  dei  servizi   dei
soggetti  di  cui  all'art.  2   ed   assicurarne   la   razionalita'
organizzativa, la sostenibilita' economica, la  sicurezza  operativa,
il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali  e  una
qualita' conforme alle esigenze degli operatori e  degli  utenti,  la
Giunta  regionale,  nell'osservanza  della  normativa   nazionale   e
comunitaria,  individua  e  concorda  con  i  medesimi  soggetti  gli
standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei
servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative. 
    2. Qualunque soggetto pubblico o privato puo' fare  richiesta  di
conformita' delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli
standard di cui al comma 1. 
    3. La conformita' agli standard  e'  rilasciata  subordinatamente
alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche  ed  informatiche  alla
loro  funzionalita'  e  alla  loro  capacita'  di   integrazione   ed
interoperabilita' nell'ambito della infrastruttura di rete regionale. 
    4. Le forme di  pubblicita'  degli  standard,  l'aggiornamento  e
l'adeguamento agli stessi, i soggetti  incaricati  di  rilasciare  la
conformita' e le procedure relative al  rilascio  della  stessa  sono
definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 
    5. L'elenco delle  soluzioni  tecnologiche  ed  informatiche  che
ricevono la conformita' e' pubblico.