Art. 25 Standard tecnologici e informativi nell'erogazione integrata dei servizi 1. Per consentire un'erogazione integrata dei servizi dei soggetti di cui all'art. 2 ed assicurarne la razionalita' organizzativa, la sostenibilita' economica, la sicurezza operativa, il rispetto delle condizioni di protezione dei dati personali e una qualita' conforme alle esigenze degli operatori e degli utenti, la Giunta regionale, nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria, individua e concorda con i medesimi soggetti gli standard per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi, promuovendo le coerenti soluzioni organizzative. 2. Qualunque soggetto pubblico o privato puo' fare richiesta di conformita' delle proprie soluzioni tecnologiche ed informatiche agli standard di cui al comma 1. 3. La conformita' agli standard e' rilasciata subordinatamente alla rispondenza delle soluzioni tecnologiche ed informatiche alla loro funzionalita' e alla loro capacita' di integrazione ed interoperabilita' nell'ambito della infrastruttura di rete regionale. 4. Le forme di pubblicita' degli standard, l'aggiornamento e l'adeguamento agli stessi, i soggetti incaricati di rilasciare la conformita' e le procedure relative al rilascio della stessa sono definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. 5. L'elenco delle soluzioni tecnologiche ed informatiche che ricevono la conformita' e' pubblico.