Art. 26 
 
               Programmi informatici a codice sorgente 
                       aperto e formati liberi 
 
    1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di
informatizzazione   della    pubblica    amministrazione,    sostiene
l'innovazione, incentiva la ricerca  e  promuove  lo  sviluppo  e  la
diffusione di programmi informatici a codice  sorgente  aperto  e  di
formati liberi come strumenti  e  modalita'  operative  in  grado  di
assicurare  la  liberta'  di  accesso,  l'interoperabilita'  tra   le
applicazioni ed i servizi, l'uso e lo sviluppo delle  tecnologie,  il
pluralismo  e  la  crescita  della  competitivita'  nell'offerta  dei
prodotti informatici. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art.
2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e
formati liberi. 
    3. Per le  stesse  finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Regione
favorisce ed incentiva l'adozione dei programmi informatici a  codice
sorgente aperto e  formati  liberi  da  parte  dei  soggetti  di  cui
all'art. 2, comma 2. 
    4.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  assicurare   maggiore
economicita' alle attivita' della pubblica amministrazione e favorire
al  tempo  stesso  la  concorrenza  nel   mercato   delle   soluzioni
informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per
l'acquisizione   di   programmi   informatici   costituisce    titolo
preferenziale l'uso di codici sorgente aperti o  di  formati  liberi,
sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse
soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.