Art. 26 Programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi 1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, sostiene l'innovazione, incentiva la ricerca e promuove lo sviluppo e la diffusione di programmi informatici a codice sorgente aperto e di formati liberi come strumenti e modalita' operative in grado di assicurare la liberta' di accesso, l'interoperabilita' tra le applicazioni ed i servizi, l'uso e lo sviluppo delle tecnologie, il pluralismo e la crescita della competitivita' nell'offerta dei prodotti informatici. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, adottano programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi. 3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva l'adozione dei programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 4. Ai fini della presente legge, per assicurare maggiore economicita' alle attivita' della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l'acquisizione di programmi informatici costituisce titolo preferenziale l'uso di codici sorgente aperti o di formati liberi, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.