Art. 27 Riuso dei programmi informatici 1. La Regione, ai sensi dell'art. 69 del decreto legislativo n. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilita' dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilita', conformi agli standard previsti all'art. 25. 2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalita' dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, adeguamento agli standard di cui all'art. 25, loro livello di riusabilita' e possibilita' di ulteriore sviluppo. 3. Il catalogo e' pubblico. 4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta. 5. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione le modalita' tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.