Art. 27 
 
                   Riuso dei programmi informatici 
 
    1. La Regione, ai sensi dell'art. 69 del decreto  legislativo  n.
82/2005, al fine  di  favorire  la  sostenibilita'  dei  processi  di
innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa  delle  pubbliche
amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici  di  cui
le stesse abbiano la disponibilita', conformi agli standard  previsti
all'art. 25. 
    2. A tale  scopo  la  Giunta  regionale  istituisce  il  catalogo
regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche
disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli  prodotti
in termini di  funzionalita'  dichiarate,  architettura  documentata,
tecnologie  utilizzate,  indipendenza  da  piattaforme  proprietarie,
adeguamento agli  standard  di  cui  all'art.  25,  loro  livello  di
riusabilita' e possibilita' di ulteriore sviluppo. 
    3. Il catalogo e' pubblico. 
    4. La Giunta regionale  consente  l'inserimento  all'interno  del
catalogo  anche  ai  programmi  informatici   e   alle   applicazioni
tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che
ne facciano richiesta. 
    5. La Giunta regionale disciplina con apposita  deliberazione  le
modalita' tecniche ed operative di gestione dei programmi informatici
e delle applicazioni tecnologiche e di tenuta del catalogo medesimo.