Art. 28 Ordinamento del sistema statistico regionale 1. E' istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte: a) l'articolazione organizzativa della Regione di cui all'art. 31; b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della citta' metropolitana, delle comunita' montane, delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo n. 322/1989. 2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della legge regionale n. 1/2004, definiscono le modalita' attuative e di funzionamento del SISTAR.