Art. 28 
 
            Ordinamento del sistema statistico regionale 
 
    1. E' istituito  il  sistema  statistico  regionale,  di  seguito
denominato SISTAR, del quale fanno parte: 
      a) l'articolazione organizzativa della Regione di cui  all'art.
31; 
      b) gli uffici di statistica singoli  o  associati  dei  comuni,
delle province, della citta' metropolitana, delle comunita'  montane,
delle aziende unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,
delle camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  e,
mediante apposita  convenzione,  ogni  altro  ufficio  di  statistica
facente  parte  del  sistema  statistico  nazionale  e  operante  sul
territorio regionale, di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo
n. 322/1989. 
    2.  Le  forme  organizzative  della  Rete  telematica   regionale
toscana,  di  cui  al  capo  II  della  legge  regionale  n.  1/2004,
definiscono le modalita' attuative e di funzionamento del SISTAR.