Art. 29 
 
              Compiti del sistema statistico regionale 
 
    1. Nel  quadro  delle  attivita'  svolte  da  parte  del  sistema
informativo regionale, il SISTAR fornisce  l'informazione  statistica
ufficiale del territorio regionale e i suoi prodotti statistici  sono
parte del patrimonio informativo regionale e costituiscono produzione
statistica ufficiale regionale. 
    2. Nell'ambito della normativa statale, il  SISTAR,  mediante  le
strutture di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), concorre allo
svolgimento delle attivita' del sistema statistico nazionale e a  tal
fine: 
      a)   promuove   e   realizza   l'attivita'   di    rilevazione,
archiviazione,  elaborazione,   analisi   e   diffusione   dei   dati
statistici; 
      b) costituisce  un  sistema  informativo  statistico  regionale
condiviso ed unitario; 
      c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di sperimentazione e
innovazione nei procedimenti di produzione, elaborazione  ed  analisi
dei dati statistici; 
      d) opera per la diffusione delle metodologie statistiche presso
gli enti locali, singoli o associati, sul territorio regionale; 
      e) promuove la diffusione  della  cultura  statistica  e  delle
competenze  indispensabili   per   l'accesso   e   l'utilizzo   delle
informazioni statistiche ufficiali. 
    3. La Giunta regionale promuove opportune intese con  i  soggetti
partecipanti  al   sistema   statistico   nazionale   al   fine   del
coordinamento delle rilevazioni prodotte nell'ambito del SISTAR.