Art. 3 
 
                 Applicazione al Consiglio regionale 
 
    1. Il Consiglio regionale, per  gli  aspetti  che  riguardano  la
propria attivita' e  la  propria  organizzazione,  attua  i  principi
relativi alle misure per l'amministrazione digitale di cui al capo II
della   presente   legge,   nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa. 
    2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo  e  al
sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo  III  ed
al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite  intese
tra l'Ufficio di presidenza  del  Consiglio  regionale  e  la  Giunta
regionale.