Art. 3 Applicazione al Consiglio regionale 1. Il Consiglio regionale, per gli aspetti che riguardano la propria attivita' e la propria organizzazione, attua i principi relativi alle misure per l'amministrazione digitale di cui al capo II della presente legge, nell'ambito della propria autonomia organizzativa. 2. Il Consiglio regionale partecipa al sistema informativo e al sistema statistico regionale, di cui rispettivamente al capo III ed al capo IV della presente legge, anche sulla base di apposite intese tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale.