Art. 30 Attivita' delle strutture e degli uffici di statistica 1. Oltre alle competenze di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989, l'articolazione organizzativa e gli uffici di statistica dei soggetti di cui all'art. 28: a) coordinano, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico-metodologico, l'attivita' statistica dell'amministrazione o ente di appartenenza, nonche' degli enti dipendenti dall'amministrazione di appartenenza facenti parte del SISTAR, assicurando l'esercizio unitario della funzione statistica e la validazione dei dati prodotti; b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o ente di appartenenza.