Art. 30 
 
       Attivita' delle strutture e degli uffici di statistica 
 
    1.  Oltre  alle  competenze  di  cui  all'art.  6   del   decreto
legislativo n. 322/1989, l'articolazione organizzativa e  gli  uffici
di statistica dei soggetti di cui all'art. 28: 
      a)   coordinano,   al   fine    di    uniformare    l'indirizzo
tecnico-metodologico, l'attivita' statistica  dell'amministrazione  o
ente    di    appartenenza,    nonche'    degli    enti    dipendenti
dall'amministrazione  di  appartenenza  facenti  parte  del   SISTAR,
assicurando l'esercizio  unitario  della  funzione  statistica  e  la
validazione dei dati prodotti; 
      b) validano i dati statistici posti alla base dei documenti  di
programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o  ente  di
appartenenza.