Art. 31 Organizzazione dell'attivita' statistica della Regione Toscana 1. Le funzioni dell'ufficio di statistica della Regione, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.322/1989, sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).