Art. 31 
 
   Organizzazione dell'attivita' statistica della Regione Toscana 
 
    1. Le funzioni dell'ufficio di statistica della Regione,  di  cui
all'art. 5 del decreto legislativo n.322/1989, sono esercitate  dalla
struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio  2009,
n. 1 (Testo unico in materia  di  organizzazione  e  ordinamento  del
personale).