Art. 32 
 
         Trattamento dei dati personali e segreto statistico 
 
    1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche
e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
n. 196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati
personali, della legge regionale 3 aprile 2006,  n.  13  (Trattamento
dei dati sensibili e  giudiziari  da  parte  della  Regione  Toscana,
aziende sanitarie, enti,  aziende  e  agenzie  regionali  e  soggetti
pubblici nei confronti  dei  quali  la  Regione  esercita  poteri  di
indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione. 
    2. Agli addetti alle strutture che svolgono attivita'  statistica
si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.