Art. 32 Trattamento dei dati personali e segreto statistico 1. Il trattamento dei dati compresi nelle rilevazioni statistiche e' effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003, dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo) e relativo regolamento di attuazione. 2. Agli addetti alle strutture che svolgono attivita' statistica si applicano le norme per la tutela del segreto statistico.