Art. 33 Obbligo di fornire dati statistici 1. E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti ed organismi pubblici e privati, nonche' alle persone fisiche, di fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere d) ed e) della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989. 2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalita' telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge. 3. Per le statistiche di cui all'art. 7, comma 2, lettere d) ed e) della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35, ed aventi ad oggetto di indagine settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, il programma stesso puo' prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.