Art. 33 
 
                 Obbligo di fornire dati statistici 
 
    1. E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni, agli enti  ed
organismi pubblici  e  privati,  nonche'  alle  persone  fisiche,  di
fornire i dati e le notizie  richiesti  per  le  rilevazioni  di  cui
all'art. 7, comma 2, lettere  d)  ed  e)  della  legge  regionale  n.
1/2004, come sostituito dall'art. 35,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 322/1989. 
    2. Nel  quadro  della  normativa  vigente,  la  Giunta  regionale
disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1
tra  i  diversi  soggetti  adottando  in   via   generale   modalita'
telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto  dalla  presente
legge. 
    3. Per le statistiche di cui all'art. 7, comma 2, lettere  d)  ed
e) della legge regionale n. 1/2004, come sostituito dall'art. 35,  ed
aventi ad oggetto di indagine  settori  per  i  quali  sono  previsti
contributi  o  finanziamenti  regionali,  il  programma  stesso  puo'
prevedere la sospensione o la revoca dei medesimi nei  confronti  dei
soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai
commi 1 e 2.