Art. 34 
 
                     Accesso ai dati statistici 
 
    1.  I  dati  prodotti,  elaborati  e  validati  dagli  uffici  di
statistica di cui all'art. 28 confluiscono  nel  sistema  informativo
regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e  alla
titolarita' degli stessi. 
    2. La struttura di cui all'art. 31 consente l'accesso  ai  propri
dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo  le  modalita'  e  i
tempi definiti dalla Giunta  regionale  con  apposita  deliberazione,
fatto salvo l'accesso ai dati contenuti nei documenti  amministrativi
regionali, che resta regolato ai sensi della normativa  regionale  in
materia. 
    3. I dati statistici  sono  prodotti  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice  delle  pari  opportunita'
tra uomo e donna), in modo da garantire l'uguale visibilita' dei dati
relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura
di genere.