Art. 34 Accesso ai dati statistici 1. I dati prodotti, elaborati e validati dagli uffici di statistica di cui all'art. 28 confluiscono nel sistema informativo regionale, fatte salve le competenze in merito al trattamento e alla titolarita' degli stessi. 2. La struttura di cui all'art. 31 consente l'accesso ai propri dati a coloro che ne facciano richiesta, secondo le modalita' e i tempi definiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, fatto salvo l'accesso ai dati contenuti nei documenti amministrativi regionali, che resta regolato ai sensi della normativa regionale in materia. 3. I dati statistici sono prodotti nel rispetto del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna), in modo da garantire l'uguale visibilita' dei dati relativi a donne e uomini e per favorire la diffusione di una cultura di genere.