Art. 35 
 
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge  regionale  n.  1/2004,  e'
sostituito dal seguente: 
      «2.  Il  Programma,  di  durata  corrispondente  a  quella  del
programma regionale  di  sviluppo  (PRS),  eapprovato  dal  Consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto  conto
degli  indirizzi  e  dei  documenti  programmatici  della  Rete.   Il
Programma contiene: 
        a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui  all'art.
1, comma 1, lettera a) e lettera b); 
        b) gli interventi a sostegno della formazione  del  personale
della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla  Rete,
da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento
agli amministratori locali; 
        c) gli interventi a sostegno della gestione e dello  sviluppo
dell'infrastruttura  tecnologica,  nonche'  dei   servizi   e   delle
attivita' della Rete; 
        d) l'individuazione delle informazioni statistiche ufficiali,
delle rilevazioni, dei progetti e  delle  elaborazioni  di  interesse
regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR); 
        e) le priorita' in relazione alle  indagini  e  alle  analisi
statistiche da effettuare a livello regionale, nonche' le  specifiche
risorse finanziarie da destinare alle medesime». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale  n.  1/2004,
sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Il Programma, quanto alla parte relativa  al  comma  2,
lettere d) ed e), si raccorda con il programma  statistico  nazionale
in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature,  anche
ai fini delle comunicazioni e  delle  valutazioni  delle  rilevazioni
statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale. 
    2-ter.  Per  quanto  attiene  alle  attivita'   statistiche   che
richiedono il trattamento di dati personali sensibili  e  giudiziari,
il Programma e' adottato in conformita' al parere del Garante per  la
protezione dei dati personali, in attuazione degli articoli 20  e  21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di
protezione dei dati  personali),  nonche'  della  legge  regionale  3
aprile 2006, n. 13 e del relativo regolamento attuativo.».