Art. 35 Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, e' sostituito dal seguente: «2. Il Programma, di durata corrispondente a quella del programma regionale di sviluppo (PRS), eapprovato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, formulata tenuto conto degli indirizzi e dei documenti programmatici della Rete. Il Programma contiene: a) gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e lettera b); b) gli interventi a sostegno della formazione del personale della Regione, degli enti regionali e degli enti aderenti alla Rete, da perseguire preferibilmente in forma stabile, anche con riferimento agli amministratori locali; c) gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo dell'infrastruttura tecnologica, nonche' dei servizi e delle attivita' della Rete; d) l'individuazione delle informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR); e) le priorita' in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonche' le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il Programma, quanto alla parte relativa al comma 2, lettere d) ed e), si raccorda con il programma statistico nazionale in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature, anche ai fini delle comunicazioni e delle valutazioni delle rilevazioni statistiche regionali rispetto al programma statistico nazionale. 2-ter. Per quanto attiene alle attivita' statistiche che richiedono il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari, il Programma e' adottato in conformita' al parere del Garante per la protezione dei dati personali, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonche' della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 e del relativo regolamento attuativo.».