Art. 37 
 
    Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 1/2004 
 
    1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunto il
seguente: 
      «Art.  15-bis.  (Commissione  statistica  regionale)  -  1.  La
Commissione  statistica  regionale  coordina  il  sistema  statistico
regionale e  svolge  le  funzioni  di  raccordo,  di  orientamento  e
sviluppo degli interventi in  materia  statistica  nell'ambito  della
Rete. 
    2. La Commissione e' composta dai responsabili  degli  uffici  di
statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina  le
funzioni, la composizione e l'organizzazione. 
    3. La Commissione predispone l'indice delle attivita' statistiche
regionali, come  componente  specializzata  del  Piano  di  attivita'
annuale della Rete.».