Art. 37 Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale n. 1/2004 1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunto il seguente: «Art. 15-bis. (Commissione statistica regionale) - 1. La Commissione statistica regionale coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell'ambito della Rete. 2. La Commissione e' composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dal Comitato strategico, il quale ne disciplina le funzioni, la composizione e l'organizzazione. 3. La Commissione predispone l'indice delle attivita' statistiche regionali, come componente specializzata del Piano di attivita' annuale della Rete.».