Art. 38 Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, e' sostituita dalla seguente: «b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per l'attuazione dell'amministrazione elettronica, per la promozione della societa' dell' informazione e della conoscenza, della statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Dopo lo svolgimento del processo generale di programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta regionale prende atto dei programmi locali per la societa' dell'informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti ad RTRT, ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i relativi risultati.».