Art. 38 
 
        Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della  legge  regionale
n. 1/2004, e' sostituita dalla seguente: 
      «b) indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno  per
l'attuazione  dell'amministrazione  elettronica,  per  la  promozione
della  societa'  dell'  informazione  e   della   conoscenza,   della
statistica e dell'uso della rete a fini partecipativi;». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n.  1/2004,
e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Dopo  lo  svolgimento   del   processo   generale   di
programmazione concertata tra la Regione e gli enti locali, la Giunta
regionale  prende  atto  dei  programmi  locali   per   la   societa'
dell'informazione e della conoscenza dei soggetti aderenti  ad  RTRT,
ne cura il monitoraggio e mette a disposizione di tutti i cittadini i
relativi risultati.».