Art. 4 Rapporto con la Rete telematica regionale toscana 1. La Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla legge regionale n. 1/2004. 2. Al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettivita' e sicurezza al sistema pubblico di connettivita' nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente. 3. L'infrastruttura di rete regionale di cui alla presente legge e' definita ai sensi della legge regionale n.1/2004 e si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettivita', cooperazione applicativa, identificazione ed accesso. 4. La Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali. 5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalita' interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.