Art. 4 
 
          Rapporto con la Rete telematica regionale toscana 
 
    1. La Regione attua i processi  di  innovazione  organizzativa  e
tecnologica delle pubbliche amministrazioni del territorio  regionale
previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale
toscana di cui alla legge regionale n. 1/2004. 
    2. Al fine di raggiungere  elevati  livelli  di  servizio  e  per
garantire  effettivita'  e   sicurezza   al   sistema   pubblico   di
connettivita' nella sua articolazione regionale, la Regione realizza,
gestisce e  mette  a  disposizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete  regionale
in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei  documenti
digitali, nel rispetto della normativa vigente. 
    3. L'infrastruttura di rete regionale di cui alla presente  legge
e' definita ai sensi della legge regionale n.1/2004 e si compone  dei
servizi infrastrutturali quali quelli di connettivita',  cooperazione
applicativa, identificazione ed accesso. 
    4.  La  Regione  assicura  lo  sviluppo  e  la   gestione   della
infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue  componenti  utili
alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali. 
    5. La realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la
loro   interconnessione   tramite   modalita'   interoperabili,    la
realizzazione e  gestione  della  infrastruttura  di  rete  regionale
costituiscono, ai fini del trattamento dei dati  personali  da  parte
della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali.