Art. 40 
 
                 Convenzioni e centri di competenza 
 
    1. La Giunta regionale puo' istituire, anche prevedendo forme  di
cofinanziamento,  specifici  centri  di  competenza   regionali   con
soggetti pubblici o privati, che abbiano come  finalita'  la  ricerca
scientifica,   l'innovazione   tecnologica,   il   trasferimento   di
conoscenze  alla  pubblica  amministrazione  e  la   verifica   della
rispondenza di soluzioni, sistemi e  applicazioni  informatiche  agli
standard e alle  caratteristiche  previste  per  l'inserimento  degli
stessi in cataloghi pubblici di compatibilita' e riuso. 
    2. I centri di cui  al  comma  1  possono  essere  costituiti  da
soggetti  pubblici,  ordini  professionali   e   loro   associazioni,
universita' e istituti pubblici di ricerca.