Art. 40 Convenzioni e centri di competenza 1. La Giunta regionale puo' istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalita' la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l'inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilita' e riuso. 2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, universita' e istituti pubblici di ricerca.