Art. 41 Sussidiarieta' progettuale 1. La Giunta regionale, previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, puo' avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.