Art. 41 
 
                     Sussidiarieta' progettuale 
 
    1. La Giunta regionale, previa, ove occorra,  apposita  procedura
di evidenza pubblica, su richiesta  di  operatori  economici  o  loro
associazioni e stipulando apposite convenzioni, puo' avviare forme di
collaborazione  finalizzate  allo  scambio   di   conoscenze   e   di
informazioni in merito ad iniziative sperimentali  ed  innovative  di
particolare interesse pubblico nel settore  dei  servizi  digitali  e
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.