Art. 42 
 
                      Accesso ai finanziamenti 
 
    1.  Per  i  soggetti  pubblici  di  cui  all'art.  2  costituisce
condizione  per  l'accesso  ai  finanziamenti  previsti  dalla  legge
regionale n. 1/2004 l'attuazione delle  disposizioni  della  presente
legge e la predisposizione,  esecuzione  e  conclusione  di  appositi
programmi  locali,  che  favoriscano  la  gestione  associata   delle
infrastrutture e dei servizi, secondo  le  modalita'  definite  dalla
Giunta regionale nel  programma  previsto  dall'art.  7  della  legge
regionale n. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di  avanzamento
e sugli esiti degli interventi previsti. 
    2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1,
puo' disporre la  sospensione  o  la  revoca  dei  contributi  e  dei
finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti  interessati
e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla
presente legge.