Art. 42 Accesso ai finanziamenti 1. Per i soggetti pubblici di cui all'art. 2 costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 1/2004 l'attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale nel programma previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti. 2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, puo' disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge.