Art. 43 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Le attivita' di cui alla presente  legge,  con  esclusione  di
quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per  gli  anni
2009 -  2011,  senza  oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  regionale
rispetto a quanto previsto dal  Programma  per  la  promozione  e  lo
sviluppo    dell'amministrazione    elettronica    della     societa'
dell'informazione e della conoscenza di cui all'art.  7  della  legge
regionale n. 1/2004. 
    2. Agli oneri di cui all'art. 39 della  presente  legge,  stimati
annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate
all'unita'  previsionale  di  base  (UPB)  711  «Funzionamento  della
struttura regionale - Spese  correnti»  del  bilancio  pluriennale  a
legislazione vigente 2009 - 2011, annualita' 2010 e 2011. 
    3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con  legge
di bilancio.