Art. 43 Norma finanziaria 1. Le attivita' di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni 2009 - 2011, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica della societa' dell'informazione e della conoscenza di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004. 2. Agli oneri di cui all'art. 39 della presente legge, stimati annualmente in euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate all'unita' previsionale di base (UPB) 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011, annualita' 2010 e 2011. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.