Art. 44 Normativa di attuazione 1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare: a) le modalita' di costituzione e tenuta dell'archivio di cui all'art. 12; b) la ricomposizione informativa di cui all'art. 18.