Art. 44 
 
                       Normativa di attuazione 
 
    1. La Giunta regionale attua la presente legge  con  uno  o  piu'
regolamenti da  emanarsi  entro  trecentosessanta  giorni  dalla  sua
entrata in vigore. 
    2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare: 
      a) le modalita' di costituzione e tenuta dell'archivio  di  cui
all'art. 12; 
      b) la ricomposizione informativa di cui all'art. 18.