Art. 5 Cittadinanza, identificazione e servizi digitali 1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l'obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione. 2. La Regione promuove e favorisce l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l'infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'art. 64 del decreto legislativo n. 82/2005: a) l'accertamento nell'erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l'accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale; b) le verifiche di qualita', completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a). 3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilita', elevata fruibilita' e reperibilita' delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita' e omogeneita' dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili. 4. In attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all'art. 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l'aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilita' di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.