Art. 6 Servizi digitali della Toscana 1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua, con deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana. 2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana opera per l'informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della pubblica amministrazione e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete. 3. La Giunta regionale, con deliberazione e' conformemente alle determinazioni assunte dalla Rete telematica regionale toscana, indica le modalita' di erogazione e le condizioni di prestazione dei servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all'art. 2. 4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati piu' efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonche' con le altre regioni e le province autonome. 5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in attuazione di quanto previsto al comma 2, anche ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.