Art. 6 
 
                   Servizi digitali della Toscana 
 
    1. La Giunta regionale, sulla base delle esigenze dei cittadini e
delle imprese e secondo modelli di misurazione certi, individua,  con
deliberazione, le condizioni e gli strumenti per valutare il grado di
soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana. 
    2. La Giunta regionale, conformemente alle determinazioni assunte
dalla Rete telematica regionale toscana opera per l'informatizzazione
dei servizi offerti ai cittadini  ed  alle  imprese  da  parte  della
pubblica amministrazione e da  parte  dei  soggetti  privati  che  si
interfacciano ai servizi pubblici in rete. 
    3. La Giunta regionale, con deliberazione e'  conformemente  alle
determinazioni  assunte  dalla  Rete  telematica  regionale  toscana,
indica le modalita' di erogazione e le condizioni di prestazione  dei
servizi digitali, anche da parte dei soggetti di cui all'art. 2. 
    4. La Giunta regionale, infine, opera per servizi integrati  piu'
efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio
regionale   concludendo,   a   tal   fine,   specifici   accordi   di
collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi  sul
territorio regionale nonche' con  le  altre  regioni  e  le  province
autonome. 
    5. Gli accordi di cui al comma 4 si applicano, in  attuazione  di
quanto previsto al comma 2, anche ai  soggetti  di  cui  all'art.  2,
comma 2.