Art. 7 
 
                 Gestione informatica dei documenti 
 
    1. La  Regione  adotta  i  provvedimenti  di  propria  competenza
affinche' le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti  tra  i
soggetti della  pubblica  amministrazione  sul  territorio  regionale
siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti. 
    2. A tal fine i soggetti di cui all'art.  2  adottano,  anche  in
conformita' al decreto del Presidente della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa.  «Testo
A»), l'interoperabilita' del protocollo informatico e altre modalita'
telematiche   per   la   gestione   informatica   dei    procedimenti
amministrativi. 
    3.  Nell'ambito  delle  compatibilita'  nazionali,  le  procedure
informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico
dei soggetti di cui all'art. 2 utilizzano  l'infrastruttura  di  rete
regionale, in modo da consentire la correlazione  tra  i  sistemi  di
funzionamento dei flussi informativi  e  documentali  con  i  sistemi
informatici di gestione dei dati e dei documenti.