Art. 7 Gestione informatica dei documenti 1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinche' le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti. 2. A tal fine i soggetti di cui all'art. 2 adottano, anche in conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. «Testo A»), l'interoperabilita' del protocollo informatico e altre modalita' telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi. 3. Nell'ambito delle compatibilita' nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all'art. 2 utilizzano l'infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.