Art. 8 
 
          Partecipazione a distanza agli organi collegiali 
 
    1. La Regione promuove l'uso di sistemi di comunicazione  diretti
a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalita' virtuale
agli organi collegiali. 
    2. Tutti  gli  organi  collegiali  possono  essere  convocati  in
modalita' telematica. 
    3.  Gli  organi  collegiali  sono  validamente   costituiti   per
deliberare in modalita' telematica alle seguenti condizioni: 
      a)  tutti   i   componenti   devono   essere   identificati   o
identificabili; 
      b) gli stessi devono poter ricevere ed  inviare  documentazione
in tempo reale; 
      c) deve essere loro consentito di seguire la discussione  e  di
intervenire  in  tempo  reale  alla   trattazione   degli   argomenti
affrontati; 
      d)  il  presidente  deve  trovarsi  nello   stesso   luogo   di
convocazione presso il  quale  si  trova  anche  il  segretario,  ove
previsto; 
      e) il presidente deve dar atto delle modalita' della riunione e
indicare  espressamente  i  soggetti  che  partecipano  in  modalita'
telematica. 
    4. Il presente articolo si applica: 
      a) agli organi collegiali degli enti pubblici di  cui  all'art.
2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge  regionale  sulla
semplificazione per cio' che concerne le conferenze di servizi; 
      b) agli enti pubblici di cui all'art. 2, comma  2,  nell'ambito
dei rispettivi  ordinamenti  e  nel  rispetto  delle  loro  modalita'
organizzative, con l'esclusione degli organi di governo.