Art. 8 Partecipazione a distanza agli organi collegiali 1. La Regione promuove l'uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza e in modalita' virtuale agli organi collegiali. 2. Tutti gli organi collegiali possono essere convocati in modalita' telematica. 3. Gli organi collegiali sono validamente costituiti per deliberare in modalita' telematica alle seguenti condizioni: a) tutti i componenti devono essere identificati o identificabili; b) gli stessi devono poter ricevere ed inviare documentazione in tempo reale; c) deve essere loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; d) il presidente deve trovarsi nello stesso luogo di convocazione presso il quale si trova anche il segretario, ove previsto; e) il presidente deve dar atto delle modalita' della riunione e indicare espressamente i soggetti che partecipano in modalita' telematica. 4. Il presente articolo si applica: a) agli organi collegiali degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale sulla semplificazione per cio' che concerne le conferenze di servizi; b) agli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle loro modalita' organizzative, con l'esclusione degli organi di governo.