Art. 9 
 
                          Pagamenti on-line 
 
    1. La Regione consente a tutte le persone  fisiche  nonche'  alle
associazioni,  alle  istituzioni  e  alle  imprese  di  effettuare  i
pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi  titolo  dovuti,  con  l'uso
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 
    2. La Giunta regionale, nell'ambito dell'infrastruttura  di  rete
regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di
cui all'art. 2 i servizi digitali per i pagamenti. 
    3. Affinche' i soggetti di cui al comma 1  possano  conoscere  le
loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di  cui  all'art.
2, la Regione predispone e attiva, nell'ambito  della  infrastruttura
di rete regionale un servizio  digitale  di  accesso  alle  posizioni
debitorie. 
    4.  Il  servizio  digitale  di  cui  al  comma   2,   nell'ambito
dell'infrastruttura di rete regionale, e' messo  a  disposizione  dei
soggetti di cui all'art.  2  affinche'  gli  stessi  possano  esporre
unitariamente dati  e  informazioni  sulle  posizioni  debitorie  dei
soggetti di cui al comma 1. 
    5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le  modalita'
di attuazione.