Art. 9 Pagamenti on-line 1. La Regione consente a tutte le persone fisiche nonche' alle associazioni, alle istituzioni e alle imprese di effettuare i pagamenti ad essa spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 2. La Giunta regionale, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale predispone, mantiene e mette a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 i servizi digitali per i pagamenti. 3. Affinche' i soggetti di cui al comma 1 possano conoscere le loro posizioni debitorie nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2, la Regione predispone e attiva, nell'ambito della infrastruttura di rete regionale un servizio digitale di accesso alle posizioni debitorie. 4. Il servizio digitale di cui al comma 2, nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale, e' messo a disposizione dei soggetti di cui all'art. 2 affinche' gli stessi possano esporre unitariamente dati e informazioni sulle posizioni debitorie dei soggetti di cui al comma 1. 5. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione le modalita' di attuazione.