Art. 15 
 
                 Manifestazioni storiche e culturali 
 
    1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni  popolari
a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio  della
Regione e nelle quali  e'  previsto  l'impiego  di  animali;  a  tale
elenco,  la  Giunta   regionale   iscrive   di   diritto   tutte   le
manifestazioni in corso da almeno dieci anni. 
    2. Per le manifestazioni non iscritte nell'elenco di cui al comma
1, la prima iscrizione e' richiesta  entro  centoventi  giorni  dalla
data  prevista  per  la  manifestazione  alla   struttura   regionale
competente in materia di sanita' pubblica veterinaria,  che  provvede
all'aggiornamento  dell'elenco,  previo   parere   favorevole   delle
strutture regionali competenti in materia di attivita' culturali. 
    3. Le singole edizioni delle manifestazioni  iscritte  all'elenco
di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo
parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le  modalita'
stabilite dal regolamento di cui all'art. 41, anche in relazione allo
svolgimento di competizioni di animali. 
    4. L'iscrizione di cui al comma 2  e'  obbligatoria  a  far  data
dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.