Art. 15 Manifestazioni storiche e culturali 1. E' istituito l'elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della Regione e nelle quali e' previsto l'impiego di animali; a tale elenco, la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno dieci anni. 2. Per le manifestazioni non iscritte nell'elenco di cui al comma 1, la prima iscrizione e' richiesta entro centoventi giorni dalla data prevista per la manifestazione alla struttura regionale competente in materia di sanita' pubblica veterinaria, che provvede all'aggiornamento dell'elenco, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di attivita' culturali. 3. Le singole edizioni delle manifestazioni iscritte all'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate dal comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 41, anche in relazione allo svolgimento di competizioni di animali. 4. L'iscrizione di cui al comma 2 e' obbligatoria a far data dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.