Art. 23 Cani morsicatori 1 . Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento. 2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda USL di riferimento. 3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravita' delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessita' di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore. 4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'azienda USL accertino l'incapacita' di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorita' sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane. 5. Il proprietario o il detentore ha la facolta' di rinunciare alla cutstodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia e' obbligato a sostenere le spese di matenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprieta'. 6. Qualora un cane venga certificato come «irrecuperabile» puo' essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l'incolumita' a persone e altri animali nonche' le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione degli animali. 7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.