Art. 23 
 
                          Cani morsicatori 
 
    1 . Ai fini  della  valutazione  del  rischio  e  dei  successivi
provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature
e  le  aggressioni  di  cani  devono  essere  segnalate  al  servizio
veterinario dell'azienda USL di riferimento. 
    2. I cani morsicatori sono sottoposti a  controllo  da  parte  di
medici veterinari dell'azienda USL di riferimento. 
    3. I medici veterinari del servizio  veterinario  regionale,  nel
caso di rilevazione di  rischio  potenziale  elevato,  in  base  alla
gravita'  delle  lesioni  provocate  a  persone,  animali   o   cose,
stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessita' di un
intervento terapeutico comportamentale da parte di medici  veterinari
esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario
o del detentore. 
    4.    Qualora,    al    termine    dell'intervento    terapeutico
comportamentale, i  servizi  veterinari  dell'azienda  USL  accertino
l'incapacita' di gestione del cane da parte del  proprietario  o  del
detentore, l'autorita' sanitaria territorialmente  competente  adotta
un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane. 
    5. Il proprietario o il detentore ha la  facolta'  di  rinunciare
alla cutstodia del cane  dichiarato  a  rischio  potenziale  elevato,
tuttavia  e'  obbligato  a  sostenere  le  spese  di  matenimento   e
dell'intervento  terapeutico  comportamentale,  sino  al  momento  di
un'eventuale cambiamento di proprieta'. 
    6. Qualora un cane venga certificato come  «irrecuperabile»  puo'
essere mantenuto, a spese del proprietario o  del  detentore,  presso
strutture autorizzate che  garantiscano  l'incolumita'  a  persone  e
altri animali nonche' le condizioni di cui alla presente legge, o con
le stesse garanzie ceduto ad un'associazione per la protezione  degli
animali. 
    7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato  dei
cani identificati a rischio potenziale elevato.