Art. 33 Contributi ai comuni 1. I comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per la costruzione o il risanamento dei canili presentando domanda alla Giunta regionale. Il regolamento di cui all'articolo 41, disciplina le modalita' di accesso al contributo regionale ed i criteri per la valutazione delle domande. 2. I contributi sono erogati a condizione che il comune o i comuni interessati abbiano approvato un progetto di costruzione o risanamento di un canile da cui risulti il finanziamento del relativo progetto per la parte non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori e le modalita' di gestione della struttura. La conformita' del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali. 3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora entro tre anni dall'erogazione del contributo i lavori non siano ultimati, la Giunta regionale provvede al recupero del contributo.