Art. 40 Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) chiunque viola le disposizioni contenute negli artt. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, comma 1, 17, 18, 24, comma 2, e 26 della presente legge e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00; b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'autorita' competente accerti la violazione degli obblighi di cui all'art. 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali prescrizioni e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00; c) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 6, comma 2, e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00; d) il medico veterinario che viola le disposizioni di cui all'art. 8, commi 2 e 3, all'art. 9, comma 3, e all'art. 25, comma 2, e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00; e) gli addestratori di animali che non adempiono agli obblighi di cui all'art. 11, commi 4 e 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; f) il gestore di esercizio commerciale che viola le disposizioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5, e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; g) chiunque organizza mostre di animali di cui all'art. 14, comma 4, senza autorizzazione comunale e' soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; h) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00; i) chiunque viola la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00; j) chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 22, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. 2. In caso di contestazione per le violazioni di cui al comma 1, lettera j), e' ammesso il test del DNA del cane, con oneri a carico del proprietario o detentore del cane stesso. 3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, e' attribuita al comune in cui si e' verificata l'infrazione; i relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalita' della presente legge. 4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 12 e' punita, con la sospensione dell'attivita' da uno a tre giorni, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1. 5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 e' punita con la cessazione dell'attivita', oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 1.