Art. 6 
 
                        Trasporto di animali 
 
    1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani
di veicoli a condizione che: 
      a) vi sia sufficiente circolazione d'aria; 
      b) vi  sia  spazio  sufficiente  a  consentire  all'animale  la
stazione eretta quadrupedale e la possibilita' di sdraiarsi; 
      c) siano adottate misure idonee a  proteggere  gli  animali  da
urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche. 
    2.  E'  vietato,  comunque,  il  trasportare  animali,  nei  vani
portabagagli chiusi  degli  autoveicoli,  per  qualsiasi  periodo  di
tempo. 
    3. Il regolamento di cui all'art. 41  definisce  le  norme  e  le
modalita' di viaggio, nonche' le caratteristiche dei  mezzi  speciali
per il trasporto degli animali.