Art. 6 Trasporto di animali 1. E' consentito il trasporto di animali in contenitori o in vani di veicoli a condizione che: a) vi sia sufficiente circolazione d'aria; b) vi sia spazio sufficiente a consentire all'animale la stazione eretta quadrupedale e la possibilita' di sdraiarsi; c) siano adottate misure idonee a proteggere gli animali da urti, intemperie e rilevanti escursioni termiche. 2. E' vietato, comunque, il trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo. 3. Il regolamento di cui all'art. 41 definisce le norme e le modalita' di viaggio, nonche' le caratteristiche dei mezzi speciali per il trasporto degli animali.