Art. 2 
 
       Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 34/2008 
 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n.  34/2008
e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'Ufficio di presidenza del  Consiglio  regionale,  con
propria deliberazione, puo' provvedere periodicamente ad adeguare  il
compenso  di  cui  al  comma  1,  tenendo  conto   della   variazione
intervenuta all'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica.».