Art. 2 Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 34/2008 1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 34/2008 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, puo' provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui al comma 1, tenendo conto della variazione intervenuta all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica.».