Art. 3 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. In prima applicazione,  il  termine  di  cui  al  comma  5-ter
dell'art. 2 della legge regionale n. 34/2008, aggiunto  dall'art.  1,
comma 3, della presente legge, e' ridotto ad un mese e decorre  dalla
data di entrata in vigore della presente legge.