Art. 3 Ente di gestione 1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio costituito tra la Provincia di Piacenza, i Comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e Rottofreno. Al Consorzio possono aderire eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005. 2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Piacenza. 3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme della legge regionale n. 6 del 2005.