Art. 3 
 
                          Ente di gestione 
 
    1. L'Ente di gestione del  Parco  e'  un  Consorzio  obbligatorio
costituito tra la Provincia di  Piacenza,  i  Comuni  di  Calendasco,
Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro e  Rottofreno.  Al
Consorzio  possono  aderire  eventuali  altri  Comuni   che   abbiano
interesse alla gestione del Parco  medesimo  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 2, della legge regionale n. 6 del 2005. 
    2. La Giunta regionale approva l'atto di  costituzione  dell'Ente
di gestione sulla base di una proposta formulata dalla  Provincia  di
Piacenza. 
    3. Per  quanto  concerne  la  costituzione,  il  funzionamento  e
l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme  della  legge
regionale n. 6 del 2005.