Art. 4 
 
                            Zonizzazione 
 
    1. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e  fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'area del  Parco,
individuata nella carta allegata alla presente legge, viene suddivisa
in tre zone: 
      a) Zona B, di protezione generale area ad elevata  naturalita',
non sempre in equilibrio a causa  degli  usi  plurimi  delle  risorse
naturali, articola in due sottozone: 
        1.  B1,  area  del  sistema  fluviale:  comprende   alveo   e
pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla
conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza  di
pozze e raschi,  di  terrazzi  fluviali  del  greto  consolidato,  di
foreste riparie, e delle  morfologie  tipiche  delle  confluenze  nel
fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita  numerosi  habitat
d'interesse comunitario; forme vegetazionali  degli  alvei  fluviali;
arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione
pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a  pioppi  e
salici e lembi di ontaneti; la  fauna  ittica  e'  caratterizzata  da
specie  d'interesse  comunitario  e  localmente  rare,  e'  sito   di
nidificazione,  svernamento  e  rotta  migratoria  per  avifauna   di
interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata
agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali  e  delle
zone umide temporanee; 
        2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo  di  latifoglie
mesofile, ricadente nell'ambito del  Physospermo-Quercetum  petraeae,
condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale;  presenza
di radure intercluse nel bosco; 
      b) Zona C, di protezione e di  valorizzazione  agro-ambientale:
ospita principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da
naturalizzare   e   l'area   militare   denominata   «Polveriera   di
Gossolengo»; 
      c) Zona D, comprendente  il  tessuto  urbano  e  urbanizzabile:
presenza marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta  e
Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione
Croara. 
    2. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e  fino
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, alle zone suddette
si aggiunge, non ricomprese nel perimetro del Parco, l'Area Contigua,
che interessa porzioni  di  territorio  a  prevalente  uso  agricolo.
Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattici e impianti  per  la
lavorazione degli inerti. Si intendono inoltre appartenenti  all'Area
Contigua:  le  infrastrutture  viabilistiche,   statali,   regionali,
provinciali e comunali, con  l'esclusione  delle  strade  vicinali  e
arginali: sono in essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie
di attraversamento delle aree  di  parco,  esistenti  o  previste  da
progetti gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, e, nel caso  di  infrastrutture  sopraelevate  sull'alveo,  le
strutture di sostegno, nonche' le aree interessate da  interventi  di
sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.