Art. 5 
 
           Disposizioni generali per la gestione del Parco 
 
    1. Per quanto riguarda le attivita' istituzionali  del  Ministero
della difesa valgono le disposizioni di cui alla  legge  24  dicembre
1976.n. 898 (Nuova regolamentazione delle  servitu'  militari)  e  al
decreto legislativo 29 novembre 1997,  n.  464  (Riforma  strutturale
delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a),  d)  ed
h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549). 
    2.  L'esercizio  dell'attivita'  venatoria   in   Area   Contigua
organizzato in collaborazione con  l'Ambito  Territoriale  di  Caccia
(ATC) interessato. 
    3. Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale,
si appliccano,  se  piu'  restrittive,  le  misure  di  conservazione
adottate ai sensi dei  provvedimenti  attuativi  dell'art.  1,  comma
1226, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007). 
    4. E' comunque  vietato  l'esercizio  venatorio  da  appostamento
fisso e il prelievo in deroga di cui all'art. 9 della  Direttiva  del
Consiglio delle Comunita' europee n. 79/409/CEE  del  2  aprile  1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
    5. Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del  Parco,  tenuto
conto della pianificazione provinciale di settore e  fatte  salve  le
potenzialita' dei giacimenti definite dal Piano infraregionale  delle
attivita' estrattive (PIAE), stabilisce  indirizzi  e  direttive  nei
confronti  dei  Comuni  ai  fini  della  redazione  dei  Piani  delle
attivita' estrattive comunali (PAE). 
    6. Per l'assetto  finale  delle  aree  interessate  da  attivita'
estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore  della  legge
regionale di riordino in materia di attivita' estrattive, vale quanto
segue: 
      a) le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo  nella
fascia piu' prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni  del
PIAE  vigente  alla  data  data  entrata  in  vigore  della  presente
legge,saranno ricomprese automaticamente in zona  Bl,  previo  idoneo
restauro naturalistico e paesaggistico; 
      b) le aree ricadenti nella  rimanente  porzione  di  ogni  polo
estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero
a fini agricoli potra' avvenire a condizione che venga assicurata una
copertura  vegetale  naturale  pari  ad  almeno   il   6%   dell'area
complessiva. 
    7. In tutte le zone del Parco e nell'Area Contigua e' vietata  la
realizzazione di nuove discariche o do nuovi impianti di  trattamento
e smaltimento di rifiuti, nonche' l'ampliamento di  quelli  esistenti
in termini di  superficie,  fatta  salva  la  possibilita',  in  area
contigua di effettuare  attivita'  di  recupero  e/o  di  trattamento
finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge   siano   esistenti,   in   corso   di
realizzazione   ovvero   previsti   nei    vigenti    strumenti    di
pianificazione; sono inoltre consentite le attivita' di smaltimento e
recupero rifiuti relative alla gestione  delle  attivita'  estrattive
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. l 17 (Attuazione della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione
dei rifiuti delle industrie estrattive e che  modifica  la  Direttiva
2004/35/CE). 
    8. I Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici  territorialmente
interessati dal  Parco,  nonche'  le  loro  varianti,  unitamente  ai
programmi relativi ad interventi, impianti  ed  opere  da  realizzare
all'interno del territorio del Parco e nelle aree ad  esso  contigue,
al  di  fuori  delle  zone  D,  sono  sottoposti   prima  della  loro
approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformita'
dell'Ente di gestione rispetto alle finalita' istitutive e alle Norme
di salvaguardia di cui alla presente legge. Trascorsi sessanta giorni
dalla  richiesta,  il  parere   medesimo   si   intende   rilasciato.
Nell'ambito di tale procedura  sono  anche  stabiliti,  nel  rispetto
delle direttive di cui all'art. 40, comma 4, della legge regionale n.
6 del 2005, agli interventi per i quali e' previsto il  rilascio  del
nulla-osta di cui al comma successivo. 
    9. Gli Enti competenti al rilascio di titoli abilitativi  o  atti
autorizzativi o atti di assenso comunque  denominati  sono  tenuti  a
trasmettere preventivamente all'Ente di gestione del Parco i progetti
relativi agli interventi ammessi dalle presenti norme di salvaguardia
per le diverse zone per l'acquisizione del nulla-osta di cui all'art.
40 della legge regionale n. 6 del 2005. L'Ente di gestione del Parco,
tranne che per le zone D dove non e' dovuto, rilascia  il  nulla-osta
motivato entro il termine di sessanta giorni dalla  richiesta,  oltre
il quale il  nulla-osta  deve  intendersi  rilasciato  positivamente.
L'Ente di gestione,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  puo'
rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta  giorni  i  termini
per il rilascio del nulla-osta.