Art. 6 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Fermo quanto stabilito ai precedenti artt. 4 e 5,  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del
Piano  territoriale  del  Parco,  fermi  restando  eventuali  vincoli
maggiormente  restrittivi,  si  applicano,   con   riferimento   alla
zonizzazione,  le  norme  di  salvaguardia  stabilite  dal   presente
articolo. 
    2. Nella zona B suolo, sottosuolo,  acque,  vegetazione  e  fauna
sono rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attivita': 
      a) l'attivita' venatoria; 
      b) la circolazione motorizzata ad eccezione della  circolazione
funzionale allo svolgimento delle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
dei mezzi autorizzati; 
      c) le attivita' estrattive; 
      d) il sorvolo a bassa quota  con  mezzi  aerei  ed  elicotteri,
fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza; 
      e) l'accensione di fuochi; 
      f) il campeggio libero; 
      g) la bonifica delle zone umide; 
      h) l'immistione di specie alloctone; 
      i)  l'eliminazione  della   vegetazione   autoctona,   se   non
finalizzata  alla  ricomposizione  degli  elementi  naturali  e  alla
sicurezza idraulica; 
      j) la modifica l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo; 
      k) la costruzione di  nuove  opere  edilizie,  gli  ampliamenti
degli edifici esistenti e l'esecuzione delle opere di  trasformazione
del territorio non specificatamente rivolte alla tutela dell'ambiente
e del paesaggio; 
      l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11,  la  realizzazione
di nuove strade e piste nonche' l'ampliamento di quelle esistenti, ad
eccezione delle piste temporanee  per  la  gestione  idraulica  e  la
protezione civile, per le quali e' d'obbligo  l'immediato  ripristino
dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo. 
    3. Nelle zone B valgonio le seguenti norme: 
      a) nella zona B1 le opere in alveo e gli  interventi  idraulici
sono ammessi esclusivamente sulla base di piani, programmi e progetti
disposti dalle autorita' preposte  e  nel  rispetto  delle  normative
vigenti in  materia  di  tutela  delle  acque,  sicurezza  idraulica,
salvaguardia delle caratteristiche naturali dell'alveo e mantenimento
della varieta' e molteplicita' delle biocenosi fluviali e riparie; 
      b)   nella   zona   B2   l'attivita'    forestale    consentita
compatibilmente con le esigenze di salvaguardia ambientale e comunque
entro i limiti e le modalita' previsti dalle Prescrizioni di  Massima
e di Polizia Forestale vigenti; 
      c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l'allevamento  e  il
pascolo allo stato brado; 
      d)  sul  patrimonio  edilizio  esistente   vengono   consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
di  restauro  scientifico   nonche'   di   restauro   e   risanamento
conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c)  e
d) dell'Allegato  alla  legge  regionale  25  novembre  2002,  n.  31
(Disciplina generale dell'edilizia), ivi compresi gli interventi  per
l'adeguamento alle norme vigenti in  materia  di  eliminazione  delle
barriere  architettoniche,  senza  modifiche  di  destinazione  d'uso
tranne nei casi in cui siano  strettamente  finalizzate  al  sostegno
delle attivita' agricole esistenti o alla gestione del  Parco,  fatte
salve eventuali disposizioni piu' restrittive dettate dagli strumenti
urbanistici di ciascun Comune interessalo. 
    4. Nella zona C sono permesse le attivita'  agricole,  forestali,
zootecniche  ed  altre  attivita'  compatibili   con   le   finalita'
istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attivita': 
      a) l'attivita' venatoria; 
      b) le attivita' estrattive; 
      c) il sorvolo a bassa quota  con  mezzi  aerei  ed  elicotteri,
fatte salve le operazioni di soccorso ed emergenza; 
      d) il campeggio libero; 
      e) la bonifica delle zone umide; 
      f) la  costruzione  di  nuove  opere  edilizie  non  funzionali
all'esercizio  delle  attivita'   agrituristiche   e   agro-forestali
compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. 
    5. Nella zona C sono ammesse le seguenti attivita': 
      a) l'allevamento zootecnico,  se  funzionalmente  connesso  con
l'attivita' agricola ed esclusivamente di  tipo  non  intensivo,  nel
rispetto delle norme ambientali ed igienico-sanitarie vigenti; 
      b) lo spargimento dei reflui  zootecnici,  nel  rispetto  delle
norme vigenti in materia; 
      c)  sul  patrimonio  edilizio  esistente,  gli  interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro  scientifico,  di
restauro   e   risanamenti    conservativo    nonche'    quelli    di
ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di  cui  alle  lett.
a), c), d), e f) dell'Allegato alla legge regionale n. 3l  del  2002,
ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle norme  vigenti  in
materia di eliminazione delle  barriere  architettoniche,  anche  con
mutamento di destinazione d'uso, fatte salve  eventuali  disposizioni
piu' restrittive  dettate  dagli  strumenti  urbanistici  di  ciascun
Comune; 
      d) nuovi  interventi  edilizi  funzionali  all'esercizio  delle
attivita' agricole e delle attivita' connesse alla multifunzionalita'
delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito,  purche'
compatibili con le finalita' istitutive  del  Parco,  qualora  se  ne
dimostri il reale fabbisogno tramite un Piano di sviluppo  aziendale,
nel  rispetto  delle  norme  vigenti  degli   strumenti   urbanistici
comunali; 
      e) interventi di manutenzione,  ammodernamento  ad  adeguamento
igienico degli impianti tecnologici comunali. 
    6. In attesa del Piano  territoriale  del  Parco,  che  definira'
limiti e condizioni alle trasformazioni urbane, nelle  zone  D  e  in
Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici dei
Comuni interessati. 
    7. Nel periodo compreso tra l'istituzione del Parco  e  l'entrata
in vigore del regolamento di settore di cui all'art. 38  della  legge
regionale n. 6 del 2005, l'attivita' venatoria in  Area  Contigua  e'
consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in  istituti  di
proiezione provinciali vigenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge ed e'  disciplinata  dal  Piano  Faunistico  Venatorio
provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti
limitazioni: 
      a) per ogni stagione venatoria  la  caccia  non  potra'  essere
svolta successivamente al 31 dicembre, eccetto la caccia di selezione
agli ungulati; 
      b) la caccia potra' essere svolta solo in tre giornate fisse  a
settimana individuate preventivamente dall'ATC interessato; 
      c) il territorio ricadente in Area Contigua  contribuisce  alla
capienza complessiva dell'ATC con un numero di cacciatori determinato
dal valore dell'indice di densita' venatoria, individuato annualmente
per l'ATC dalla Regione Emilia-Romagna ai  sensi  dell'art.  8  della
legge  regionale  15  febbraio  1994,  n.  8  (Disposizioni  per   la
proiezione della fauna selvatica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria), ridotto di un decimo. 
    8. Patte salve le disposizioni legislative  vigenti  in  materia,
nella zona  C  del  Parco  e  nell'Area  Contigua  le  manifestazioni
cinofile  di  carattere  nazionale  e   internazionale   riconosciute
dall'Ente  Nazionale  della  Cinofilia  Italiana  sono   ammesse   ad
esclusione del periodo dal 1ยบ aprile e il 31 luglio di ogni  anno,  a
condizione che tempi e modi di  attuazione  non  contrastino  con  le
finalita' istitutive del Parco. 
    9.  Sino  all'approvazione  del  Piano  Territoriale  del  Parco,
nell'Area Contigua sono consentite le  attivita'  estrattive  secondo
quanto previsto  e  prescritto  dalla  pianificazione  provinciale  e
comunale  di  settore,  nel   rispetto   delle   seguenti   ulteriori
prescrizioni: 
      a) e' consentito portare a termine le attivita'  estrattive  in
atto sino ad esaurimento delle potenzialita' pianificate; 
      b) per i comparti estrattivi con  volumetrie  residue  inseriti
nei poli di Piano comunale delle attivita'  estrattive  (PAE)  per  i
quali non sia ancora stata conclusa la procedura di VIA,  all'interno
della conferenza di servizi di cui all'art. 18, comma 6, della  legge
regionale 18  maggio  1999,  n.  9  (Disciplina  della  procedura  di
valutazione dell'impasto  ambientale),  dovra'  essere  acquisito  il
nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco; 
      c) i nuovi strumenti di pianificazione  settoriali  e  le  loro
varianti, prima della loro approvazione, sono  sottoposti,  ai  sensi
dell'art. 39 della legge regionale  n.  6  del  2005,  al  parere  di
conformita' dell'Ente di gestione del Parco. 
    10. Non e' ammesso l'insediamento  di  nuovi  impianti  fissi  di
trasformazione di inerti nell'ambito del Parco e nelle Aree Contigue.
Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  compresi  gli  impianti  di  produzione   di
conglomerati bituminosi e  di  calcestruzzi,  sono  ammessi  in  Area
Contigua alle  condizioni  stabilite  dal  PIAE  stesso.  Al  termine
dell'attivita', le aree occupate dagli  impianti  classificati  quali
non compatibili dal PIAE, nonche'  le  porzioni  incompatibili  degli
altri impianti, dovranno essere incluse in zona B  del  Parco.  Nelle
Aree  Contigue  internamente  ai  poli  estrattivi  potranno   essere
utilizzate   nuove   attrezzature   mobili,   come   definite   dalla
pianificazione di settore,  collegate  alle  cave  in  esercizio,  da
smantellare ad esaurimento dell'attivita'. 
    11. E' fatta salva la viabilita' di  servizio  agli  impianti  di
trasformazione esistenti  e  alle  attivita'  di  cava,  compresa  la
viabilita' demaniale lungo  fiume,  all'interno  del  territorio  del
Parco e nell'Area Contigua; non potranno  essere  attivati  ulteriore
collegamenti viabilistici salvo  quelli  finalizzati  a  limitare  il
disturbo all'ambiente e a ridurre il percorso dei  mezzi  adibiti  al
trasporto del materiale estratto, dalle cave al cantiere. Tali  nuovi
tracciati sono sottoposti al nulla-osta  di  cui  all'art.  40  della
legge regionale n. 6 del 2005 da  parte  dell'Enne  di  gestione  del
Parco e smantellati al termine  dei  lavori  con  il  ripristino  dei
luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l'impatto della
viabilita' in esercizio, in sede  di  rinnovo  delle  concessioni  in
essere al momento di entrata in vigore della presente  legge,  devono
essere  previsti  interventi  di   riqualificazione   attraverso   la
riduzione delle esistenti sezioni  stradali  e  il  ripristino  delle
fasce laterali.